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Liceo Scientifico Statale "Stanislao Cannizzaro"
Palermo


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Istituto > Presentazione
REGOLAMENTO D'ISTITUTO


Art. 2 (Competenze del consiglio d’istituto)

1. Al consiglio d’istituto spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare, al consiglio d’istituto:

a) elaborare ed adottare gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale entro il 30 aprile di ogni anno;
b) adottare il piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c) approvare l’adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell’offerta formativa;
d) determinare i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l’attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;
e) approvare i documenti contabili fondamentali;
f) adottare a maggioranza qualificata in prima votazione, a maggioranza semplice dei presenti in seconda votazione, il regolamento dell’istituzione e le modifiche allo stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4, comma 2, punto c).
    Art. 3 (Funzionamento del consiglio d’istituto)

    1. L’ordine del giorno delle riunioni del consiglio d’istituto è compilato e firmato dal presidente, che lo concorda con il dirigente. Dal momento della convocazione il dirigente ha l’obbligo di predisporre tutta la documentazione relativa all’ordine del giorno, consentendone la consultazione e/o l’acquisizione di copia da parte dei consiglieri.
    2. Gli avvisi di convocazione vengono diramati con cinque giorni di preavviso, che, in caso di urgenza motivata, possono ridursi a due. Tali avvisi in forma scritta sono redatti dal dirigente, che deve curare e garantire la trasmissione degli stessi. Il consiglio d’istituto è convocato, di regola, ogni quarantacinque giorni. La convocazione può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti.
    3. Il presidente, dopo avere costatato la legalità della riunione, apre la discussione, concedendo la parola ai relatori dei vari punti dell’ordine del giorno, disciplina il dibattito che ne segue, stabilendo eventualmente un tempo massimo per lo svolgimento degli interventi e richiamando, ove occorra, all’aderenza all’ordine del giorno, accoglie o rifiuta proposte di sospensione e di aggiornamento, dichiara chiusa la seduta.
    4. Ove il presente regolamento o altre norme non stabiliscano diversamente, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Ai fini della determinazione della maggioranza, gli astenuti non vengono computati.
    5. L’andamento della discussione viene verbalizzato in maniera sintetica. I consiglieri hanno diritto di fare inserire a verbale loro dichiarazioni, che leggono in seduta e consegnano al segretario per iscritto.
    6. Le mozioni d’ordine vengono immediatamente poste in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro.
    7. La redazione del verbale è curata da un componente del consiglio designato dal presidente. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario, dopo essere stato approvato seduta stante o all’inizio della successiva. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Qualora il dirigente ravvisi in esse elementi di illegittimità, ne sospende in tutto o in parte l’esecuzione, promuovendone il riesame da parte del consiglio sulla base di una motivata relazione entro quindici giorni.
    8. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte, nell’ordine, dal vicepresidente, dal più anziano rappresentante dei genitori, dal consigliere più anziano.
    9. Il responsabile amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto e cura, con il segretario, la correttezza della verbalizzazione delle deliberazioni dal punto di vista amministrativo e contabile.
    10. Le delibere, la cui esecuzione non si concluda con uno specifico provvedimento o che non indichino espressamente scadenze, rimangono in vigore fino a riesame.
    11. Per tutto quanto non previsto espressamente in merito alla regolamentazione del consiglio d’istituto si rimanda alle norme specifiche previste dal codice civile in materia di ordinamento assembleare.


    Art. 5 (Competenze del collegio dei docenti)

    1. Il collegio dei docenti è l’organo tecnico e professionale dell’istituzione scolastica con competenze generali in materia didattica e di valutazione.
    2. Il collegio dei docenti definisce ed approva:

    a) il piano dell’offerta formativa;
    b) i profili didattici delle iniziative e dei progetti che l’istituzione scolastica intende promuovere;
    c) la proposta di regolamento dell’istituzione per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;
    d) criteri omogenei di valutazione del profitto scolastico;
    e) ogni altro provvedimento connesso con l’esercizio dell’autonomia didattica.
      Art. 8 (Patto formativo, accoglienza e recupero)

      1. Come consiglio di corso e singolarmente, anche utilizzando gli spazi destinati alle assemblee di classe, i docenti nella fase iniziale dell’anno scolastico rendono pubblici ed ostensibili gli elementi essenziali della programmazione didattica, chiarendo in particolare quali sono gli obiettivi di apprendimento espressi in termini di capacità e descrivendo quali sono i risultati attesi e quali sono le prestazioni richieste e i relativi criteri e strumenti di valutazione.
      2. Nella fase iniziale dell’anno scolastico gli alunni e i genitori, ciascuno nelle proprie assemblee, possono avanzare proposte circa i contenuti e le modalità di svolgimento della programmazione didattica, da discutere nel consiglio di classe.
      3. Periodicamente i docenti verificano con gli alunni l’andamento del lavoro e vi apportano le modifiche che si rivelassero necessarie nella ricerca del successo scolastico.
      4. In relazione alle prove previste dall’esame di Stato, tutti gli insegnamenti debbono prevedere verifiche scritte, anche in forma strutturata e semistrutturata.
      5. Ferme restando le norme relative all’elevamento dell’obbligo scolastico, gli alunni delle prime classi vengono sottoposti a prove di ingresso che mirano a verificare le loro effettive capacità.
      6. Sulla base dei risultati viene elaborata la programmazione didattica e, per gli alunni che presentano carenze nella abilità di base, vengono subito svolte attività di recupero integrate con le normali lezioni.
      7. Altre fasi di attività di recupero vengono organizzate per gli alunni di tutte le classi, quando le prime verifiche evidenziano risultati non soddisfacenti.
      8. Fino all’entrata in vigore della riforma degli organi collegiali d’istituto, si sperimenteranno le forme e le modalità di raccordo tra i docenti della classe e l’assemblea di classe dei genitori e l’assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione.
      9. Le prime classi vengono formate con il criterio della equieterogeneità, avendo a riferimento il giudizio della scuola media e gli esiti dei test di ingresso.


      Art. 9 (Orario delle lezioni)

      1. L’anno scolastico consiste nello svolgimento dei monti orari annuali minimi assegnati a ciascun insegnamento, che sono calcolati sulla base di 33 settimane. Essi pertanto non possono di norma essere inferiori al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per 33.
      2. Mediante un sistematico monitoraggio, periodicamente viene controllato che venga rispettato il normale svolgimento dei monti orari.
      3. Le attività didattiche iniziano alle ore 8. Esse vengono sospese alle ore 11 e riprese alle ore 11,15 per consentire una pausa ricreativa, durante la quale gli studenti possono uscire fuori della scuola.
      4. Durante tale intervallo la scuola non assume alcuna responsabilità di vigilanza sugli alunni né sui loro effetti personali lasciati nei locali scolastici.
      5. I genitori hanno facoltà di chiedere espressamente all’inizio dell’anno scolastico che il proprio figlio, durante l’intervallo, venga trattenuto a scuola sotto la vigilanza della stessa.
      6. Gli alunni possono essere licenziati anticipatamente rispetto all’orario di uscita previsto in relazione a carenza improvvisa di personale, tale da non potere garantire un’adeguata vigilanza, salvo parere contrario espressamente notificato dai genitori all’inizio dell’anno scolastico.


      Art. 10 (Libertà di riunione)

      1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla vigilanza e delle esigenze di servizio, gli alunni interni hanno libertà di accesso e di riunione nei locali dell’istituto al di fuori dell’orario delle lezioni per lo svolgimento di attività coerenti con la funzione formativa della scuola, salvo diverso parere del consiglio d’istituto.
      2. L’eventuale partecipazione di estranei deve essere sottoposta ad autorizzazione del dirigente, che la può concedere in considerazione della natura e del tema dell’iniziativa.

      Art. 14 (Diritti degli studenti)

      1. Il primo e fondamentale diritto degli studenti è il diritto alla formazione e all’educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
      2. La scuola asseconda l’esercizio di questo diritto mediante l’impegno ad arricchire e a individualizzare l’offerta formativa e la ricerca del successo scolastico di tutti.
      3. Gli studenti hanno diritto, in coerenza con le scelte fondamentali contenute nel piano dell’offerta formativa, di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
      4. Gli studenti hanno diritto all’informazione e alla riservatezza.
      5. Gli studenti hanno diritto, nei termini e nei limiti previsti dal regolamento, ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, anche per quanto riguarda le scelte proposte di loro competenza nell’ambito della programmazione didattica e nello svolgimento delle attività di studio.
      6. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
      7. Gli studenti hanno diritto di esprimere, anche su loro iniziativa, la propria opinione mediante una consultazione su questioni particolarmente rilevanti per l’organizzazione della scuola.
      8. Le attività curricolari e le attività aggiuntive devono essere organizzate secondo tempi e modi che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
      9. La scuola si impegna particolarmente, anche con iniziative specifiche e mirate, per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
      10. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente di studio salubre, pulito e sicuro.
      11. Il dirigente esamina tutti i reclami, presentati per iscritto e firmati, relativi a lesioni dei suddetti diritti e rende note le proprie decisioni e i propri interventi nel merito, informandone il consiglio d’istituto e l’organo di garanzia.
      12. Gli studenti hanno diritto di accesso ai locali ed alle strumentazioni della scuola (laboratori, biblioteca, aule speciali) nel rispetto dei regolamenti.


      Art. 15 (Doveri degli studenti)

      1. Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente e diligentemente agli impegni di studio.
      2. Gli studenti hanno il dovere di tenere nei confronti dei compagni e del personale tutto della scuola lo stesso rispetto, anche formale, che essi pretendono per se stessi.
      3. Gli studenti hanno il dovere di tenere comportamenti corretti e coerenti con il loro ruolo.
      4. Gli studenti hanno il dovere di rispettare le disposizioni loro impartite.
      5. Gli studenti hanno il dovere di non danneggiare, di proteggere e di curare il patrimonio della scuola e gli ambienti scolastici.
      6. Gli studenti hanno cura di tenere informati i propri genitori circa tutto ciò che li può interessare, in particolare le comunicazioni che la scuola indirizza direttamente ed espressamente ad essi.


      Art. 16 (Disciplina)

      1.Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
      2. La responsabilità disciplinare è personale.
      3. Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

      a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
      b) rilevanza dei doveri violati;
      c) grado del danno o del pericolo causato;
      d) sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con riguardo ai precedenti disciplinari entro i dodici mesi precedenti l’infrazione;
      e) concorso di più studenti in accordo tra loro.

      4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni e ad addurre testimonianze e prove a propria discolpa.
      5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
      6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui dignità.
      7. Le sanzioni sono sempre temporanee e si ispirano al principio di proporzionalità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
      8. Ai fini della recidiva, non è ammesso tenere conto delle sanzioni disciplinari irrogate anteriormente ai dodici mesi precedenti.
      9. I comportamenti che violino norme del codice penale comportano l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria.
      10. Le sanzioni disciplinari sono:

      a) richiamo verbale, per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo durante le lezioni; mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità;
      b) richiamo scritto sul registro di classe, per scorrettezze continuate verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze reiterate ai doveri di diligenza e di puntualità; violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
      c) allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e di puntualità; assenze ingiustificate ed arbitrarie; turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti e al personale; danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri; procurato allarme alla classe o alla scuola per il mancato rispetto delle norme di sicurezza;
      d) allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni, per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e/o nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti e personale, avvenuti anche fuori dalla scuola; violenza intenzionale; provata interruzione dell’attività didattica; offese gravi alla dignità della persona; uso o spaccio di sostanze psicotrope; molestie di carattere sessuale; fatti che possano rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola.

      11. La sanzione disciplinare deve prevedere sempre e comunque il risarcimento dell’eventuale danno procurato alla scuola o a terzi.
      12. L’insegnante è competente a comminare le sanzioni di cui alle lettere a) e b).
      13. Il dirigente scolastico è competente ad comminare tutte le altre sanzioni che non prevedano l’allontanamento dalla scuola.
      14. Il consiglio di classe è competente ad irrogare la sanzione di cui alla lettera c) e a deferire al collegio dei docenti, ove si ravvisino gli estremi di infrazioni rientranti nella lettera d).
      15. Contro ogni sanzione disciplinare è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione all’organo di garanzia, il quale decide inappellabilmente entro i successivi quindici giorni.
      16. La sanzione disciplinare deve essere comminata entro trenta giorni dall’avvenuta contestazione, altrimenti il procedimento è estinto.
      17. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.


      Art. 17 (Assenze e ritardi)

      1. Le assenze, anche se giustificate, restano uno degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e della valutazione dell’alunno.
      2. La valutazione dell’incidenza delle assenze si effettua facendo riferimento ai singoli insegnamenti.
      3. Le assenze degli alunni vengono giustificate esclusivamente sull’apposito libretto che la segreteria consegna personalmente a uno dei genitori.
      4. Gli insegnanti della prima ora di lezione sono incaricati di accogliere le giustificazioni.
      5. Il docente coordinatore, d’intesa con i colleghi del consiglio di classe, assume ogni utile iniziativa per garantire la regolare ed assidua frequenza degli alunni.
      6. Per le assenze che superino i cinque giorni la giustificazione dove essere accompagnata da certificato medico che attesti lo stato attuale di buona salute.
      7. Le concessioni di permessi di entrata in ritardo e di uscita in anticipo, di competenza del dirigente scolastico, sono da ricondurre a casi del tutto eccezionali e documentabili e non è di per sé sufficiente la richiesta scritta o di persona da parte dei genitori senza fondati motivi.
      8. L’acquisizione della capacità di agire al compimento del 18° anno autorizza a firmare le giustificazioni e le richieste di permesso, ma non esonera la scuola dal dovere di esercitare la facoltà di informare le famiglie circa particolari situazioni inerenti alla disciplina e al profitto.

      Art. 18 (Comitato e assemblea dei genitori)

      1. I rappresentanti di classe dei genitori costituiscono il comitato dei genitori, che esprime pareri ed avanza proposte per il miglioramento dell’azione formativa e il funzionamento della scuola.
      2. Il comitato dei genitori, d’intesa con gli organi d’istituto, può assumere iniziative, anche con oneri finanziari a proprio carico, tendenti all’incremento della funzione educativa della scuola.
      3. Immediatamente dopo la proclamazione degli eletti nei consigli di classe, il dirigente provvede alla convocazione del comitato dei genitori per la elezione del presidente e del vicepresidente.
      4. Le modalità di votazione del presidente e del vicepresidente vengono stabilite dal comitato, compatibilmente con le norme generali vigenti e con il regolamento del comitato dei genitori.
      5. Il presidente convoca e presiede il comitato e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni.
      6. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
      7. Le riunioni si svolgono nei locali dell’istituto e di esse viene redatto processo verbale a cura di un segretario designato dal presidente.
      8. Di norma, fatti salvi i motivi di opportunità su cui si esprime il comitato stesso, le riunioni sono aperte alle componenti della scuola senza diritto di voto.
      9. Il comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni persone interne ed esterne alla scuola il cui contributo viene giudicato utile alla discussione.
      10. Il comitato può esprimere commissioni di lavoro per particolari finalità.
      11. Il comitato o almeno il 5% dei genitori possono convocare l’assemblea di tutti i genitori.
      12. Il dirigente può chiedere la convocazione del comitato e può convocare l’assemblea dei genitori.


      Art. 19 (Utilizzazione dei locali della scuola)

      1. Senza alcun onere per la scuola e nel rispetto delle esigenze di servizio e della sicurezza, i locali e le attrezzature della scuola possono essere posti a disposizione di enti, associazioni e privati per la realizzazione di iniziative, le cui finalità siano coerenti con quelle della scuola.
      2. Al dirigente è sempre riservata la facoltà di interrompere il rapporto con qualunque terzo quando le attività svolte si rivelino in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola, salvo diverso parere del consiglio d’istituto.


      Art. 20 (Arricchimento dell’offerta formativa)

      1. Al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, possono essere stipulati contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti e attività.
      2. Gli esperti sono individuati dal dirigente d’intesa con l’istanza che propone l’iniziativa, sulla base di comprovati titoli, anche didattici, nel settore tali da garantire la qualità della prestazione.
      3. Il consiglio d’istituto stabilisce il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.
      4. Per lo svolgimento di attività e corsi, tenuti da docenti interni o esterni, aventi come fine l’arricchimento dell’offerta formativa, può prevedersi un contributo finanziario a carico dei partecipanti a parziale copertura delle spese.
      5. La proposta e la programmazione di tali corsi e attività spetta, di norma, ai dipartimenti, che ne chiedono l’inserimento nel piano di lavoro annuale allegato al piano dell’offerta formativa. Tutte le iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori attraverso comunicazioni scritte contenenti obiettivi e modalità di realizzazione delle singole iniziative progettuali.
      6. Devono essere prese nella debita considerazione le proposte di iniziative integrative avanzate dagli studenti e dai genitori.
      7. E’ prescritta una valutazione consuntiva finale ai fini del riconoscimento del credito e della certificazione delle competenze acquisite da registrare nel libretto dello studente.
      8. Fra le altre forme di integrazione extracurricolare si comprendono gli scambi, i viaggi, le gite, le visite, gli spettacoli, ecc. Le attività non rientranti nel curricolo obbligatorio sono da considerarsi aggiuntive rispetto ad esso.

      Art. 21 (Biblio-mediateca)

      1. Il coordinamento dei dipartimenti, sentito il bibliotecario, adottano il regolamento per la biblio-mediateca, contenente norme finalizzate alla sua ottimale utilizzazione, l’apertura la pubblico esterno e alla garanzia della sicurezza.

      Art. 22 (Laboratori e aule speciali)

      1. I dipartimenti di competenza, sentiti i collaboratori tecnici, adottano i regolamenti per i laboratori e le aule speciali, contenenti norme finalizzate alla loro ottimale utilizzazione e alla garanzia della sicurezza.